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In tema di imposta di registro, la cornice normativa rilevante in materia (artt. 69; 43, comma 1, lettera h); 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986) deve essere interpretata tenendo conto anche dell'intervento della Corte Costituzionale che, con l'ordinanza del 28 dicembre 2006, n. 461, ha sottolineato che la facoltà, stabilita dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale, «non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un «meccanismo incentivante» detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della «percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità» (nota I - introdotta anch'essa dalla legge n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986)»..
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione