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L’inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal beneficio della detrazione, posto che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, l’ipotesi della decadenza non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità meramente statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. La comunicazione all’ENEA risponde dunque a esigenze statistiche, di valutazione del risparmio energetico e di monitoraggio della spesa, senza che costituisca un presupposto indispensabile ai fini della fruizione della detrazione fiscale.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione