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In materia di imposta ipotecaria e di bollo, l’accettazione tacita di eredità non beneficia dell'esenzione prevista dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per le trascrizioni di atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso. Pertanto, la formalità della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è soggetta a imposta ipotecaria e di bollo nella misura prevista, e non può essere considerata esente.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione