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In tema di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la tariffa omnicomprensiva prevista per l'energia ceduta al GSE non è integralmente soggetta a imposizione. La quota incentivo, equivalente alla differenza tra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale dell'energia, deve essere esclusa dalla base imponibile, come stabilito dall’art. 22, comma 1-bis, del D.L. 66/2014. La tassazione deve applicarsi solo alla parte relativa alla valorizzazione dell'energia, secondo il coefficiente di redditività del 25%, per garantire un trattamento fiscale uniforme indipendentemente dalle modalità di commercializzazione dell’energia scelta dal produttore.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione