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L'indeducibilità dell'IMU dall’IRAP rientra nella discrezionalità legislativa e non viola la capacità contributiva, poiché IRAP e IRES si basano su presupposti distinti: il valore della produzione per IRAP e il reddito netto per IRES. La Corte ha ribadito che IRAP colpisce un indice di capacità contributiva oggettivo, il valore aggiunto, e non direttamente il reddito netto. Pertanto, anche se una deduzione dell'IMU potrebbe agevolare le imprese con immobili strumentali, la legge rimane conforme al principio costituzionale, e la mancata deducibilità non costituisce un'irragionevole disparità rispetto ad altre modalità d’investimento.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione