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In materia di imposta di registro, la costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non può essere assimilata a un trasferimento di diritti reali di proprietà, poiché si tratta di una compressione del diritto di proprietà che non comporta l’estinzione della titolarità del diritto sul fondo in capo al concedente. Di conseguenza, non è applicabile l’aliquota del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli, bensì l’aliquota prevista per la costituzione di diritti reali di godimento, secondo la normativa vigente. La distinzione tra costituzione e trasferimento di diritti, già sancita dalla giurisprudenza, impone un diverso trattamento tributario, escludendo l’applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti di proprietà.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione