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In relazione al credito d'imposta per il Mezzogiorno (L. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108), l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è contenuta in un atto (la circolare) di per sé privo di valore normativo e che, conseguentemente, non riveste una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione. Così come da costante giurisprudenza di cassazione, infatti, l’interpretazione della norma tributaria contenuta in circolari o risoluzioni non vincola né i contribuenti né i giudici e non costituisce fonte del diritto. I giudici di merito hanno poi evidenziato come le indicazioni rese nella circolare contrastano sia con il dato testuale - che individua espressamente i soggetti beneficiari nelle “imprese”, utilizzando un’accezione civilistica che ricomprende al suo interno anche l’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135, Codice civile - sia con la ratio sottesa all’agevolazione, da individuarsi nel riconoscimento premiale del credito agli “imprenditori” che effettuano nuovi investimenti nelle aree assistite del Mezzogiorno.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione