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La nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione dei crediti fiscali è applicabile anche alle operazioni effettuate anteriormente al suo innalzamento. È quindi da ritenersi esclusa l’applicazione di sanzioni in capo ai contribuenti che, in vigenza dei previgenti e meno favorevoli limiti di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000, hanno effettuato compensazioni sino alla soglia limite di 2 milioni di euro.