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In tema di prelazione agraria, il frazionamento di un fondo agricolo e la successiva vendita di sue partizioni non sono qualificabili come atti elusivi del diritto di prelazione del confinante se la porzione di terreno riservata all'alienante risulta idonea, per caratteristiche fisiche e agronomiche, a un autonomo sfruttamento agricolo, anche laddove richieda specifiche coltivazioni ad alto reddito. Non è sufficiente, a tal fine, dimostrare che la conduzione unitaria del fondo originario sarebbe più razionale o produttiva rispetto alle singole partizioni risultanti dal frazionamento. Ai fini della valutazione della legittimità del frazionamento, è indispensabile provare che la porzione non alienata sia sterile, incolta o priva di qualsiasi utilità per il proprietario alienante."
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione