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La distinzione tra contratto di appalto e contratto di compravendita di cosa futura si basa sulla volontà delle parti, ove il lavoro rappresenti lo scopo essenziale del contratto e la fornitura della materia sia solo un mezzo per l’esecuzione dell’opera. Il contratto è qualificabile come appalto quando le modifiche richieste agli oggetti ordinari dell'attività del prestatore d'opera non siano marginali o secondarie, ma consistano in un "opus perfectum" destinato a soddisfare specifiche esigenze del committente. Inoltre, in caso di vizi dell'opera che la rendano del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668, ultimo comma, c.c., in particolare se i vizi comportano la totale inutilizzabilità del bene fornito.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione