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In materia di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dall'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, disposta dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fonda l'attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale, rappresentato dalla destinazione effettiva e concreta di una cosa al servizio e all'ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenziale; pertanto, non si può escludere l'esistenza di un rapporto pertinenziale fra un fabbricato industriale e l'area adiacente ad esso, desumibile da documentazione fotografica prodotta per dimostrare la durevolezza del vincolo pertinenziale, non rilevando a contrariis la richiesta di utilizzazione di un'altra area adiacente per le stesse funzioni pertinenziali.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione