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L’annotazione delle fatture relative ad un acquisto intracomunitario nel solo registro IVA acquisti, senza integrazione dell’imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997. Inoltre, non configura un’ipotesi di minor gravità, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione. Difatti, la doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell’imposta, persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell’imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l’esperimento dei controlli in capo a questi.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione