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L’articolo 30 della Legge n. 724/1994 prevede l’automatica qualifica di società di comodo per il mancato superamento del test di operatività. Tuttavia, il mancato superamento dei predetti requisiti non può determinare la decadenza dal diritto alla detrazione dell’IVA per il solo mancato raggiungimento della soglia di ricavi prevista dalla normativa nazionale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-341/22) ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA spetta indipendentemente dall’entità delle operazioni imponibili effettuate, salvo il caso di frode o abuso del diritto. Pertanto, la normativa nazionale che subordina la detrazione al superamento del test di operatività deve essere disapplicata in quanto incompatibile con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità. Il giudice nazionale, in sede di rinvio, dovrà verificare la sussistenza di un’attività economica effettiva e l’assenza di frode o abuso.