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L’uso del termine 'balsamico', isolato o associato ad altre denominazioni, non costituisce evocazione dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Aceto Balsamico di Modena", qualora non vi sia un richiamo ingannevole all'origine geografica del prodotto tutelato e non si crei nel consumatore un'associazione indebita con le qualità dell'IGP. L’evocazione, ai sensi dell’art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 1151/2012, deve essere valutata caso per caso, considerando la percezione del consumatore medio e la presenza di elementi che possano generare confusione o indebita associazione. La protezione dell’IGP non si estende ai singoli termini non geografici della denominazione.