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In presenza di un contratto preliminare di compravendita immobiliare nell'ambito del quale il promissario acquirente abbia versato un acconto, oggetto di fatturazione dal promittente venditore, qualora non si giunga alla stipula del contratto definitivo a causa del fallimento del venditore, venendo meno la causa dell'emissione della fattura di acconto, il promissario acquirente è tenuto alla rettifica dell'IVA a suo tempo detratta, fatto salvo il suo diritto alla restituzione, a titolo di rivalsa, dell'importo a suo tempo pagato al promittente venditore.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione