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In tema di IVA, l'attività di compravendita di bestiame svolta da un coltivatore diretto può rientrare nel regime agricolo previsto dall'art. 34 D.P.R. 633/1972, qualora tale attività sia strettamente connessa all'allevamento degli animali e non assuma carattere commerciale. L’onere della prova circa la qualificazione dell’attività come agricola spetta all'Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un’attività commerciale separata. La valutazione dei fatti in ordine alla sussistenza o meno del regime speciale IVA non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata dalla Commissione Tributaria..
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione