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In tema di IVA, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nelle prestazioni di servizi il fatto generatore dell’obbligazione tributaria coincide con la materiale esecuzione della prestazione, mentre il pagamento del corrispettivo assume rilevanza esclusivamente per l’esigibilità dell’imposta e quale termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di annotazioni contabili relative a prestazioni non ancora fatturate ma eseguite in anni anteriori, può legittimamente contestare l’omessa fatturazione, purché fornisca elementi, anche presuntivi, atti a dimostrare che il contribuente ha già percepito il corrispettivo.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione