Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L'art. 10, par. 1 e 3, Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da “sostanze botaniche”, siano utilizzate indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, fino a quando la Commissione europea non abbia portato a termine l'esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, di cui agli artt. 13 e 14, Regolamento n. 1924/2006, a meno che l'impiego di tali indicazioni non sia autorizzato a norma dell'art. 28, par. 6, di tale regolamento.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione