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Al trattamento di fine mandato degli amministratori di società (TFM) non è applicabile la disciplina di cui all’art. 2120, Codice civile, relativa al TFR dei dipendenti e, pertanto, lo stesso è integralmente deducibile. L’Amministrazione finanziaria non può quindi escludere la deducibilità del TFM per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR, pari alla retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione