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La registrazione della sentenza di scioglimento di comunione che faccia dipendere i propri effetti dal versamento, da parte del condividente assegnatario, di una somma all'altro condividente, deve essere sottoposta al pagamento della imposta in misura proporzionale, trovando applicazione l'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione