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In tema di IMU sui terreni agricoli, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, non è più necessario accertare la prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre fonti di reddito, essendo sufficiente, anche in via retroattiva, la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti alla previdenza agricola. Tale iscrizione costituisce presunzione relativa dell’effettivo esercizio dell’attività agricola e dell’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, senza necessità di ulteriori verifiche sul reddito prevalente. L’orientamento consolidato della Corte esclude, quindi, la necessità di valutazioni ulteriori sul piano reddituale per l’accesso al beneficio.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione