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Il chiamato all'eredità non rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione, se il testamento in suo favore è stato revocato. La circostanza che egli abbia presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione non è rilevante, in quanto la revoca ha effetto retroattivo, vale a dire ha efficacia dalla data dell'apertura della successione.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione