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In tema di spese di trasporto sostenute dagli associati di uno studio professionale, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: "(...) ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale".
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione