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In tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitale, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione ppc. Il beneficiario dell'agevolazione non decade neppure se è una società semplice agricola IAP la cui compagine sociale corrisponde a quella della società agricola IAP alla quale affitta il fondo entro cinque anni dall'acquisto. La società affittuaria dovrà garantire la continuità della coltivazione del fondo almeno fino al termine del quinquennio pena la decadenza dall'agevolazione.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione