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La rilevazione nel medesimo esercizio di più fatture qualificabili come inesistenti e relative ad una stessa dichiarazione non può essere oggetto di ulteriori contestazioni sul medesimo reato. Integra violazione del principio del ne bis in idem la prosecuzione dell'azione penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), qualora l'imputato sia già stato assolto con sentenza irrevocabile per il medesimo fatto – identificato dall'unicità della dichiarazione fiscale, del periodo d’imposta e del tributo evaso – anche se i documenti fittizi utilizzati provengano da soggetti differenti. In tali casi, unico è il reato, e l’azione penale non può essere nuovamente esercitata.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione