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Gli eredi di un soggetto che ha provveduto alla rivalutazione dei terreni posseduti non hanno diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal de cuius qualora effettuino una nuova rivalutazione. Infatti, il diritto al rimborso sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora in possesso del bene; conseguentemente, con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo. Pertanto, solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione