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In tema di imposte sui redditi e di IVA, ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, il criterio discretivo va individuato negli obiettivi immediatamente perseguiti: appartengono alle prime le spese rivolte alla promozione diretta di prodotti e servizi, attraverso attività informative e reclamistico–commerciali, funzionali all’incremento delle vendite; rientrano invece tra le seconde i costi sostenuti per accrescere il prestigio, l’immagine e la notorietà dell’impresa, con finalità di pubbliche relazioni e senza collegamento diretto con la promozione o la vendita dei prodotti. La gratuità della prestazione costituisce solo un indice rivelatore, non un requisito decisivo. Ne consegue che le iniziative aziendali consistenti in eventi celebrativi o premi culturali, pur se caratterizzate da forte risonanza mediatica e commerciale e recanti il marchio della società, vanno qualificate come spese di rappresentanza in difetto di uno specifico e diretto collegamento con la finalità di vendita dei prodotti.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione