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In tema di imposta sulle successioni, il presupposto dell’imposizione tributaria è la chiamata all’eredità e non l’accettazione della stessa. Ne consegue che, qualora la successione riguardi anche l’eredità devoluta ad un dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c. La normativa di cui agli artt. 7, 28 e 36 del D.Lgs. n. 346/1990 (T.U. successioni e donazioni) configura, infatti, un sistema autonomo rispetto al diritto civile, in cui il chiamato all’eredità – salvo rinuncia o richiesta di nomina del curatore ex art. 528 c.c. – è considerato soggetto passivo dell’imposta, ed è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione e, se in possesso dei beni, al pagamento dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari posseduti.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione