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Non è possibile dedurre l’importo dell’IVA indetraibile afferente operazioni soggettivamente inesistenti di carattere fraudolento, delle quali la contribuente era consapevole. Tali valori non sono suscettibili di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante, non essendo l’onere in parola strettamente rappresentativo di un fattore produttivo dell'attività del contribuente medesimo. La deroga al principio di neutralità dell’IVA è stata determinata dalla condotta della contribuente, che ha consapevolmente utilizzato fatture inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti (Corte giust., causa C-332/15, cit., punto 58).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione