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In tema di accertamenti bancari, anche nei confronti del coltivatore diretto è legittima la determinazione presuntiva del reddito di impresa fondata sulle movimentazioni dei conti correnti, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972. La presunzione legale (relativa) di maggior reddito derivante da versamenti e prelevamenti bancari si applica anche ai contribuenti che dichiarano redditi agrari o dominicali, potendo l’Amministrazione finanziaria procedere a rettifica qualora emerga una capacità patrimoniale non coerente con il reddito catastale. In tale ipotesi, grava sul contribuente l’onere di fornire prova analitica dell’estraneità di ciascuna operazione bancaria a fatti imponibili; il giudice di merito deve verificare puntualmente l’efficacia dimostrativa delle prove offerte e darne conto in motivazione. Non sussiste, pertanto, una preclusione assoluta all’utilizzo degli accertamenti bancari nei confronti del coltivatore diretto, essendo ammissibile la presunzione di redditi ulteriori rispetto a quelli agrari forfettariamente determinati.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione