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Anche nei confronti del coltivatore diretto, qualificabile come imprenditore agricolo, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento bancario ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, fondato sulle movimentazioni dei conti correnti, qualora le stesse risultino incompatibili con l’attività agricola tassata su base catastale. La presunzione legale relativa di maggior reddito derivante da versamenti e prelevamenti non giustificati non è circoscritta ai titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, compresi i coltivatori diretti. Spetta quindi al contribuente fornire una prova analitica e puntuale, riferita a ciascuna operazione, dell’estraneità delle movimentazioni ai fatti imponibili. Il giudice di merito ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove fornite e di darne esplicita motivazione, pena la nullità della decisione per motivazione apparente. È legittimo, pertanto, l’accertamento induttivo del reddito d’impresa eccedente quello agrario, quando il coltivatore diretto non dimostri specificamente la non imponibilità delle operazioni bancarie contestate.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione