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In tema di TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 L. 212/2000 quando consente al contribuente di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione (superficie, tariffa, delibera di riferimento, importi dovuti), senza che sia necessario allegare o indicare dettagliatamente tutti gli atti regolamentari comunali presupposti, trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili. È illegittima la pronuncia che annulli l’atto impositivo per mancata allegazione del regolamento comunale o per sua asserita illegittimità, ove tale censura non sia stata dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo, poiché il giudice tributario non può disapplicare d’ufficio il regolamento al di fuori dei motivi di impugnazione proposti. La quota fissa del tributo è comunque dovuta anche in caso di attività stagionale o parziale utilizzo dell’immobile, essendo correlata alla mera disponibilità dell’area potenzialmente produttiva di rifiuti; la quota variabile può essere esclusa o ridotta solo se il contribuente dimostri, con prova analitica e documentata, di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e di provvedere al loro smaltimento autonomo mediante soggetti autorizzati. L’uso stagionale dell’immobile non integra causa di esenzione automatica, ma dà diritto a riduzioni solo se espressamente previste dal regolamento comunale e provate dal contribuente.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione