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L’equiparazione tra attività agrituristica e attività alberghiera non può essere basata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall’ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività. Essa deve unicamente basarsi sulla capacità delle rispettive attività di produrre rifiuti urbani. I comuni possono equiparare l’attività agrituristica a quella alberghiera ai fini della TARI, a condizione che la capacità di produrre rifiuti sia analoga.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione