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Una società la cui attività principale consiste nella coltivazione di agrumi, qualora abbia successivamente ampliato il proprio oggetto sociale includendo operazioni di natura immobiliare o edilizia, non può essere considerata “non operativa” ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994, qualora l’effettiva realizzazione dei lavori programmati sia stata impedita da circostanze oggettive e non imputabili alla sua volontà. Eventuali impedimenti di natura urbanistica, contenziosi, impugnazioni o altre cause esterne che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi “minimi” escludono, pertanto, l’applicazione della presunzione di non operatività. In tali condizioni, infatti, l’assenza di operatività non deriva da scelte del contribuente, ma da fattori indipendenti.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione