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Il contribuente può emendare qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa all’Amministrazione finanziaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, poiché in mancanza resterebbe assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli a suo carico per legge, in violazione dei princìpi costituzionali di capacità contributiva e oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. Pertanto, la società agricola che abbia inizialmente optato per la tassazione catastale di un impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 200 kW, può legittimamente emendare tale scelta e accedere retroattivamente all’agevolazione “Tremonti ambiente”, qualora l’opzione originaria risulti errata e superata da sopravvenuti chiarimenti normativi sulla cumulabilità con gli incentivi del Conto Energia.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione