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In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell’art. 55, D.P.R. n. 633/1972, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate nel settore della ristorazione. Tale metodo (c.d. “bottigliometro”), fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio di acqua per singolo avventore, può costituire, al pari del c.d. “tovagliometro”, una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell’art. 2729, Codice civile, costituendo la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore nel periodo di imposta in esame, indizio grave e preciso del numero di pasti serviti ai clienti.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione