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In relazione al giudizio di legittimità costituzionale su varie disposizioni della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, concernente il Testo Unico del Turismo, la Corte Costituzionale ha esaminato le seguenti questioni principali: La legittimità dell'art. 22, comma 6, che conferisce ai comuni il potere di ridurre la capacità ricettiva degli alberghi tramite l'associazione con unità immobiliari residenziali, limitando la percentuale di aumento della capacità ricettiva. Le disposizioni relative alle strutture ricettive extra-alberghiere (come affittacamere e bed and breakfast), che impongono il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva e la gestione imprenditoriale. L’art. 59, che riguarda la regolamentazione delle locazioni turistiche brevi e i limiti imposti dai comuni per la loro gestione. In definitiva, la Corte ha dichiarato che le disposizioni regionali in materia di gestione delle strutture ricettive e di locazioni turistiche non violano i principi costituzionali, ritenendo che le limitazioni previste siano giustificate dal bilanciamento tra gli interessi pubblici e la libertà di iniziativa economica e di proprietà, e rispondano a finalità di utilità sociale e di regolazione del settore turistico regionale.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione