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Il recupero del credito esposto in dichiarazione a mezzo cartella di pagamento ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, implica che lo stesso sia stato indebitamente utilizzato in compensazione ovvero illegittimamente rimborsato. Nella diversa ipotesi in cui il credito IVA non sia stato né utilizzato né rimborsato, l’Ufficio non può emettere la cartella di pagamento, ma deve procedere semplicemente - ricorrendone i presupposti - a correggere la dichiarazione, considerata l’inesistenza di detto credito rimasto inutilizzato.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione