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In materia di sgravi contributivi agricoli per attività svolte in zone montane o svantaggiate, ai sensi dell’art. 9, comma 5, Legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013, incombe sul soggetto che invoca il beneficio l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti, con particolare riguardo alla concreta provenienza dei prodotti dalle aree agevolate, non essendo sufficiente una mera qualificazione formale dei rapporti o delle attività svolte. Ai fini della fruizione degli sgravi, invece, è irrilevante la modalità di remunerazione nei contratti di soccida, sicché anche nell’ipotesi di “soccida monetizzata” il beneficio compete, purché sia dimostrata l’effettiva provenienza del prodotto da zone svantaggiate, trattandosi di elemento dirimente rispetto alla struttura negoziale del rapporto.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione