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L’accatastamento dell’immobile a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell’IVA relativa alle spese sostenute per il relativo acquisto, manutenzione e/o ristrutturazione qualora, avuto riguardo all’utilizzo concreto dell’immobile, anche solo prospettico, sia possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa. La valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale deve essere quindi effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione