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In tema di reddito agrario, ai fini della verifica del requisito della prevalenza e della riconducibilità dell’attività al regime di cui all’art. 32, TUIR, i terreni detenuti in comodato devono essere considerati nella disponibilità dell’imprenditore anche dopo la morte del comodante, qualora il rapporto di fatto prosegua senza richiesta di restituzione da parte degli eredi, dovendosi ritenere il contratto tacitamente continuato alle medesime condizioni. Ne consegue che la cessazione del comodato non si verifica automaticamente per effetto della morte del comodante, ma richiede una manifestazione di volontà contraria, con incidenza sulla determinazione del reddito e sulla qualificazione dell’attività agricola.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione