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In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 50, D.P.R. n. 131/1986, in caso di conferimento di immobili in società, la base imponibile è determinata sul valore reale dei beni al netto delle sole passività e degli oneri che presentano un nesso causale diretto con l’atto di conferimento. Non sono, pertanto, deducibili le passività che, pur assistite da garanzia ipotecaria sugli immobili conferiti, siano state contratte in epoca antecedente e per finalità estranee al conferimento, quali finanziamenti personali dei conferenti o riferiti a soggetti diversi, non essendo sufficiente, ai fini dell’inerenza, il mero collegamento funzionale derivante dalla possibilità di escussione del bene.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione