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Non spetta il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 34, D.P.R. n. 633/1972) e dell'IRAP per l'azienda agricola che ha simulato contratti per ostacolare l'attività di controllo dell'Ufficio. La mancata emissione di fatture regolari e la simulazione di contratti di compravendita e soccida precludono non solo la detrazione, ma anche una corretta attività di controllo fiscale. L'ostacolo al controllo deve essere valutato ex ante, in modo che ogni condotta fraudolenta sia sanzionata con la decadenza dai benefici fiscali. Richiamando l'art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, i giudici escludono la detrazione in caso di fatture false per operazioni inesistenti o di comportamenti fraudolenti, come la simulazione di contratti per nascondere operazioni soggette a IVA.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione