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In tema di compensazione di crediti fiscali inesistenti, il contribuente non è esonerato dalla responsabilità tributaria per il solo fatto di essersi affidato ad un professionista incaricato della gestione fiscale e degli adempimenti telematici. L’operato fraudolento del commercialista o revisore contabile non esclude il recupero dell’imposta indebitamente compensata, permanendo in capo al contribuente un obbligo di vigilanza sull’attività dell’intermediario. La responsabilità del contribuente può essere esclusa soltanto in presenza della prova di una condotta fraudolenta del professionista specificamente finalizzata a mascherare il proprio inadempimento; restano comunque non dovuti, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997, esclusivamente interessi e sanzioni nei casi in cui l’inadempimento sia imputabile al professionista.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione