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In tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l’acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e destinato all’esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l’art. 178, Codice civile, rientrando il bene nella comunione legale solo come comunione de residuo al momento dello scioglimento del regime e restando fino ad allora intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni, essendo irrilevante, ai fini del beneficio, il regime di comunione legale.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione