Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In tema di IVA e di imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa soltanto se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, dovendo rivelare compiutamente la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni attestate (in coerenza con l’art. 226, punti 6 e 7, Direttiva 2006/112/CE). Ne consegue che, in presenza di fatture dal contenuto generico, grava sul contribuente che invochi il diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’imposta l’onere di fornire gli elementi integrativi - quali stati di avanzamento dei lavori, documentazione del materiale fornito e distinte riepilogative delle prestazioni rese - idonei a colmare la genericità delle indicazioni e a dimostrare l’inerenza del bene o del servizio all’attività imprenditoriale. Non assolve a tale onere il mero richiamo al contratto di appalto a corpo, attenendo la forma del contratto a un profilo distinto rispetto alla descrizione delle prestazioni in concreto eseguite.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione