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In tema di imposte sui redditi, il corrispettivo percepito a titolo di indennizzo per la risoluzione consensuale anticipata di un contratto di affitto d’azienda costituisce reddito d’impresa imponibile, ma non può essere qualificato come plusvalenza ai sensi dell’art. 86, TUIR, difettando una cessione a titolo oneroso di beni o d’azienda (o di una sua frazione), né come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi ivi tassativamente disciplinate. Ne consegue che, non risultando applicabile alcuna disposizione che consenta la ripartizione dell’imposizione tra più periodi, il provento, in quanto reddito d’impresa da qualsiasi fonte proveniente ai sensi dell’art. 81, TUIR, concorre a formare il reddito secondo il criterio generale di competenza di cui all’art. 109, TUIR, e deve essere pertanto assoggettato a tassazione nel solo anno di conseguimento. Non vale a fondare la rateizzazione il rilievo che il corrispettivo intenda remunerare una “sorta di avviamento” latente e diffuso nei beni aziendali, atteso che non ogni reddito d’impresa estraneo all’art. 85, TUIR, e non esente, rientra necessariamente nella previsione dell’art. 86.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione