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In materia di ICI, le agevolazioni previste per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale non spettano al soggetto titolare di pensione, in quanto la percezione del trattamento pensionistico esclude il requisito della prevalenza dell’attività agricola quale principale fonte di reddito. La disposizione di interpretazione autentica contenuta nell’art. 78-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, che equipara ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere attività agricola mantenendo l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale, ha efficacia retroattiva esclusivamente nell’ambito dell’IMU e non può essere estesa alle annualità soggette ad ICI anteriori al 2012.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione