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In materia di TARI, l’attività agrituristica, pur costituendo attività connessa a quella agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e della L. n. 96/2006, non può essere assimilata all’attività alberghiera ai fini della determinazione delle tariffe del tributo, in quanto presenta caratteristiche proprie e una diversa potenzialità di produzione dei rifiuti. È pertanto illegittimo il regolamento comunale che, mediante criterio analogico generalizzato, assoggetti gli agriturismi alla medesima tariffa prevista per gli alberghi senza ristorazione, in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Resta tuttavia dovuta la TARI sulle superfici destinate all’attività agrituristica, trattandosi di attività produttrice di rifiuti urbani e non di rifiuti agricoli o speciali. L’esenzione per locali agricoli o superfici produttive di rifiuti speciali spetta esclusivamente ove il contribuente dimostri la produzione di tali rifiuti, l’esatta individuazione delle superfici interessate e il loro autonomo smaltimento. In caso di illegittimità del criterio tariffario adottato, compete all’ente impositore procedere alla rideterminazione della tariffa nel rispetto della specificità dell’attività agrituristica.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione