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In tema d’imposta di registro, ai sensi del criterio legale di edificabilità di cui all’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, un’area è da considerare fabbricabile solo se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, restando irrilevante l’edificabilità di fatto o “intermedia” elaborata in materia espropriativa. Ne consegue che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali su un terreno avente destinazione agricola secondo il piano regolatore generale, sul quale sia stata assentita la realizzazione di un distributore di carburante, il terreno conserva la propria destinazione agricola - non incidendo il rilascio delle relative autorizzazioni e dei titoli edilizi sulla qualificazione urbanistica del suolo, che il titolo edilizio è anzi tenuto a rispettare - e rimane assoggettato all’imposta di registro con l’aliquota prevista dall’art. 1, comma 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione